14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 19512 del 19 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Il creditore dell’amministrazione pubblica, fornito di titolo esecutivo, ha l’onere di notificare il precetto, atto di natura non processuale, direttamente all’ufficio amministrativo debitore, ai sensi degli artt. 480, ultimo comma, e 144 c.p.c., e non presso l’Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, norma inapplicabile in quanto attinente esclusivamente agli atti giudiziali [ né l’invalidità della notificazione può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c., concernente soltanto gli atti del processo ]. Ne consegue che il precetto notificato presso l’Avvocatura dello Stato, cioè a soggetto diverso dal suo destinatario, deve ritenersi del tutto inefficace — in quanto non conoscibile da quest’ultimo — e, quindi, inidoneo anche al fine dell’interruzione della prescrizione ex art. 2943 del codice civile.
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