Art. 480 – Codice di procedura civile – Forma del precetto

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata[603 2, 605].

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [16 ss., 26ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
  • I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
  • La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
  • Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
  • L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
  • La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 21840/2025

In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Cass. civ. n. 21838/2025

La mancata notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c., costituisce un vulnus "autoevidente" al diritto di difesa del debitore, impedendogli la verifica dell'esistenza e della correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla; né tale vizio procedurale, e non formale, può essere sanato dall'avvenuta proposizione della opposizione da parte del debitore intimato.

Cass. civ. n. 21348/2025

Nel caso in cui non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, il difensore non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica ex tunc" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).

Cass. civ. n. 24927/2024

La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.

Cass. civ. n. 20238/2024

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).

Cass. civ. n. 19498/2024

In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).

Cass. civ. n. 13373/2024

L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

Cass. civ. n. 35002/2023

Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.

Cass. civ. n. 30119/2023

In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.

Cass. civ. n. 27536/2023

La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).

Cass. civ. n. 17943/2023

Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.

Cass. civ. n. 14830/2023

Ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato sul titolo esecutivo costituito da una sentenza, occorre tener conto della tariffa professionale vigente non al momento della pubblicazione della sentenza ma a quello della notificazione del precetto medesimo, in considerazione dell'autonomia del procedimento esecutivo (del quale il precetto è atto prodromico) rispetto a quello di cognizione.

Cass. civ. n. 12195/2023

Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..

Cass. civ. n. 12183/2023

In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.

Cass. civ. n. 10739/2023

L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).

Cass. civ. n. 6834/2023

In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.

Cass. civ. n. 5043/2023

Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 14495/2013

In caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, in impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi sanata in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 13038/2013

Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'art. 480 cod. proc. civ. sicché, ove tale notificazione sia eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto, è sanata dall'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 4008/2013

L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.

Cass. civ. n. 2160/2013

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

Cass. civ. n. 25861/2011

La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c., si riferisce unicamente alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 c.p.c., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all'art. 292 c.p.c., per il contumace. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell'appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell'impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell'intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest'ultimo e l'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall'estensione, a tali fini, della portata dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 15901/2011

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. - come individuata dalla Corte Cost. nella n. 480 del 2005 - richiede che l'opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente.

Cass. civ. n. 13219/2010

Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma terzo, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Cass. civ. n. 5515/2008

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

Cass. civ. n. 20658/2007

Nel processo esecutivo (nel caso di specie, pignoramento presso terzi), a differenza che nel processo di cognizione, il creditore procedente o intervenuto ha l'onere di produrre il titolo esecutivo, ma non anche di provare l'esatto ammontare degli accessori cui ha diritto sulle somme per cui si procede, spettando al giudice dell'esecuzione, in caso rilevi l'erroneità del calcolo predisposto dalla parte, individuare anche con l'ausilio di una consulenza tecnica il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi e rivalutazione. (Nella specie, trattandosi di credito di lavoro, il giudice avrebbe dovuto provvedervi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 429 c.p.c.).

Cass. civ. n. 12230/2007

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi, perché non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell'inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l'intimante avesse fatto riferimento).

Cass. civ. n. 10835/2007

Non sussiste il vizio di omessa trascrizione, nella copia del precetto notificata allo intimato, del decreto che, ai sensi dell'art. 482 c.p.c., autorizza l'esecuzione immediata, qualora tra l'atto di precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio, diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione. Né la notifica di detta copia può essere inficiata dalla mancanza di timbro congiunzione.

Cass. civ. n. 4649/2006

Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la mancata menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo — per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c. — la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può rilevare d'ufficio la mancanza, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva e la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il conseguente provvedimento di improcedibilità della procedura mobiliare.

Cass. civ. n. 5621/2005

La norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

Cass. civ. n. 5168/2005

In tema di esecuzione forzata promossa in forza di titolo cambiario o di assegno, l'obbligo della trascrizione del titolo di credito, derivante dalle precise indicazioni degli artt. 480, secondo comma, c.p.c., 63, terzo comma, R.D. n. 1669 del 1933 e 55, terzo comma, R.D. n. 1736 del 1933, non consente equipollenti. Ne consegue che esso non può ritenersi soddisfatto dalla conoscenza che la parte intimata con il precetto possa averne avuto altrimenti, ancorché in conseguenza della notificazione di un precedente precetto.

Cass. civ. n. 1063/2005

Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e per l'effetto di cui all'art. 480, comma terzo, c.p.c.) notificato unitamente alla sentenza o al provvedimento di liquidazione dei compensi all'avvocato non può essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, comma primo, c.p.c., che consegue, invece, unicamente all'elezione di domicilio contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, atteso che il luogo indicato con l'elezione di domicilio rimane esclusivamente connesso all'introduzione del processo di esecuzione e non del giudizio di merito, nell'ambito del quale soltanto può e deve operare l'impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all'esecuzione forzata.

Cass. civ. n. 11170/2002

Il precetto, il quale è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute. Più in generale, va aggiunto che, il giudice che condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale, già contenuto nella legge.

Cass. civ. n. 13395/2001

È nulla la notificazione della citazione per opposizione del terzo all'esecuzione forzata e di quella dell'esecutato per impignorabilità dei beni, eseguita nelle forme previste dall'art. 480 c.p.c., in quanto il testuale riferimento, in esso contenuto, alle «opposizioni al precetto» indica che si tratta di una forma di notificazione speciale che serve a radicare la competenza territoriale limitatamente all'opposizione al precetto. Pertanto, la notifica degli atti sopracitati va effettuata con le forme statuite dall'art. 330 c.p.c.

Cass. civ. n. 9365/2000

Il precetto è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura. La procura al difensore da parte del creditore può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev'essere conferita in tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d'opposizione.

Cass. civ. n. 7505/1999

La norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, che consiste nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo le impone un onere, che consiste nello scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Ne deriva che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente, non possiede beni od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

Cass. civ. n. 4706/1999

In tema di impugnazioni, deve escludersi che, la disciplina relativa al luogo di notifica fissata dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c. riguardi anche la notifica della sentenza che definisce il processo di opposizione al precetto, previsto dall'art. 615 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve per le impugnazioni.

Cass. civ. n. 6880/1997

Se il debitore propone opposizione a precetto dinanzi ad un giudice del luogo di sua residenza, anziché del luogo in cui il creditore ha eletto il domicilio (art. 480, terzo comma, c.p.c.), e questi si limita ad eccepire l'incompetenza per materia del giudice adito, non si pone alcun problema di prova della coincidenza del luogo di elezione di domicilio (effettuata nell'atto di precetto) con quello di esistenza dei beni da sottoporre ad esecuzione; viceversa qualora l'opposto eccepisca la incompetenza per territorio del giudice del luogo di residenza dell'opponente (luogo di notificazione del precetto) per avere egli eletto altrove domicilio con l'atto di precetto, allora ha l'onere di provare che in detto luogo vi siano beni da sottoporre a pignoramento.

Cass. civ. n. 4475/1995

La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale, non determina la giuridica inesistenza del precetto, ma solo la sua nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dell'atto.

Cass. civ. n. 10591/1993

Il creditore che, nel giudizio di opposizione a precetto, eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice del luogo di notifica del precetto, sostenendo di avere indicato un diverso luogo di residenza o di avere eletto domicilio in altro luogo e, conseguentemente, invocando il criterio di collegamento previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 480 c.p.c., ha anche l'onere - in presenza della relativa contestazione da parte del debitore - di provare che nel luogo da lui prescelto con l'atto di precetto vi siano beni da sottoporre a pignoramento, essendo, questa una essenziale condizione per radicare la competenza del giudice nel luogo della residenza indicata o del domicilio eletto.

Cass. civ. n. 7394/1992

L'opposizione proposta per far valere un vizio del precetto tipologicamente riconducibile alla categoria della inesistenza o nullità insanabile (quale quello della mancata sottoscrizione della parte o di difensore munito di procura valida) è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto.

Cass. civ. n. 8624/1991

Non costituisce causa di nullità del precetto la fissazione di un termine ad adempiere minore di dieci giorni, fermo restando che, salva specifica autorizzazione, l'esecuzione non può essere iniziata se non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del precetto stesso.

Cass. civ. n. 6234/1986

Il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480 terzo comma c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Cass. civ. n. 2409/1986

Perché la nullità della notifica del precetto — lo scopo del quale è di costituire in mora il debitore ai fini esecutivi, con la prefissione di un termine entro il quale è consentito il volontario adempimento dell'obbligazione indicata nel titolo — resti sanata dall'opposizione dell'intimato, è necessario che il giudice accerti l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto e cioè che al debitore sia stato assegnato un termine minimo di dieci giorni per adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, senza che assuma rilievo la circostanza che lo stesso sia nella impossibilità di provvedere all'adempimento.

Cass. civ. n. 2895/1985

Dal confronto fra il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. — secondo il quale il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale — ed il terzo comma dell'art. 63 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta — si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del diritto di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure la anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo. Questo principio di diritto è applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, essendo la formulazione dell'art. 55, terzo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno identica a quella dell'art. 63, terzo comma, del R.D. 14 dicembre 1936, n. 1669, relativo alla cambiale.

Cass. civ. n. 1072/1981

L'inefficacia del precetto, derivante da una sua irregolarità formale, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma dev'essere fatta valere dal debitore interessato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro cinque giorni dalla sua notificazione.

Cass. civ. n. 4225/1975

L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente (nella specie, erano stati indicati la data di emanazione e di deposito della sentenza, nonché i nomi delle parti nei cui confronti quest'ultima è stata emanata).

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze