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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9360 del 10 aprile 2008

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9360 del 10 aprile 2008

Testo massima n. 1

Il termine d’efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell’esecuzione disposta, ai sensi dell’art. 373, comma secondo, c.p.c., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell’ordinanza [ art. 134, comma secondo, c.p.c. ] ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.

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