Cass. civ. n. 9360 del 10 aprile 2008

Testo massima n. 1


Il termine d'efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta, ai sensi dell'art. 373, comma secondo, c.p.c., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, comma secondo, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi