Cass. civ. n. 3723 del 9 marzo 2012

Testo massima n. 1


Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di modifica o di revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili (e cioè opponibili o reclamabili) solo quando, pur rimanendo inalterata la posizione delle parti rispetto a tale precedente provvedimento, possa loro derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del diniego, altrimenti consentendosi, mediante l'opposizione agli atti o il reclamo contro il provvedimento negativo, di riaprire a favore della parte decadutane la possibilità di far valere i vizi da cui era affetto il provvedimento precedente. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o modifica, che non arrechi alla parte alcun ulteriore pregiudizio, neppure è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. per far valere eventuali vizi formali, che avrebbero dovuto essere oggetto (nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.) di opposizione agli atti avverso l'ordinanza precedente.

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