Cass. civ. n. 563 del 9 febbraio 1977

Testo massima n. 1


L'accordo con il quale tutti i condomini di un edificio stabiliscono, ai fini del calcolo della maggioranza, di considerare l'assemblea da tenersi in una data determinata come riunita in seconda convocazione, premettendo la prima, è valido non incidendo su materia sottratta alla disponibilità delle parti.

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