Cass. civ. n. 15932 del 20 settembre 2012
Testo massima n. 1
Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione.