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Articolo 511 Codice di procedura civile — Domanda di sostituzione

Articolo 511 Codice di procedura civile — Domanda di sostituzione

I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499, secondo comma [ c.c. 2900 ].

Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15932/2012

Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., ma può soltanto opporsi all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e far valere in quella sede l’eventuale compensazione.

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Cass. civ. n. 22409/2006

La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione; le contestazioni alle domande di sostituzione sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell’esecuzione; la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di alcuni soggetti alla distribuzione del ricavato dall’espropriazione sicché trattasi in tal caso, di opposizione agli atti esecutivi che va decisa con sentenza impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, il giudice dell’esecuzione aveva rigettato con ordinanza la domanda di sostituzione, perché basata su una scrittura privata non costituente titolo esecutivo; in sede di opposizione, il tribunale aveva ritenuto che il g.e. avesse adottato un provvedimento preclusivo della possibilità di intervento sostitutivo, avente valore di sentenza, come tale non impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopraenunziato, ha cassato la sentenza declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, rinviando gli atti allo stesso giudice perché esamini nel merito l’ordinanza di assegnazione davanti a lui impugnata ex art. 618 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 8966/1995

In tema di revocatoria ex art. 67 comma secondo, l. fall., nel caso in cui il terzo pignorato, debitore del fallito, abbia effettuato il pagamento non al creditore procedente all’espropriazione presso terzi, ma al creditore subcollocato ai sensi dell’art. 511 c.p.c., è quest’ultimo il soggetto legittimato a subire la revocatoria, quale accipiens del pagamento.

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Cass. civ. n. 393/1993

L’acquirente di un immobile pignorato che, avendo volontariamente limitato la garanzia per evizione alla restituzione del prezzo pagato, sia intervenuto nel processo esecutivo ex art. 511 c.p.c., conseguendo l’assegnazione di parte della somma ricavata dalla vendita forzata dell’immobile, può proporre una nuova domanda in sede di cognizione, nei confronti dell’alienante e sul fondamento della subita evizione, per la realizzazione della parte non soddisfatta del proprio credito.

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Cass. civ. n. 2608/1987

La sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell’art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante. Ne consegue che nell’ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all’art. 511 citato, impedisce a quest’ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l’art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l’accertazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

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