Cass. civ. n. 8966 del 24 agosto 1995

Testo massima n. 1


In tema di revocatoria ex art. 67 comma secondo, l. fall., nel caso in cui il terzo pignorato, debitore del fallito, abbia effettuato il pagamento non al creditore procedente all'espropriazione presso terzi, ma al creditore subcollocato ai sensi dell'art. 511 c.p.c., è quest'ultimo il soggetto legittimato a subire la revocatoria, quale accipiens del pagamento.

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