Cass. civ. n. 393 del 14 gennaio 1993

Testo massima n. 1


L'acquirente di un immobile pignorato che, avendo volontariamente limitato la garanzia per evizione alla restituzione del prezzo pagato, sia intervenuto nel processo esecutivo ex art. 511 c.p.c., conseguendo l'assegnazione di parte della somma ricavata dalla vendita forzata dell'immobile, può proporre una nuova domanda in sede di cognizione, nei confronti dell'alienante e sul fondamento della subita evizione, per la realizzazione della parte non soddisfatta del proprio credito.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE