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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 567 del 30 gennaio 1985

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 567 del 30 gennaio 1985

Testo massima n. 1

Al fine dell’ammissibilità dell’intervento nel processo esecutivo per espropriazione forzata mobiliare, è necessario un titolo da cui risulti con obiettività e immediatezza l’esistenza di un credito che abbia i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, dovendo il giudice della esecuzione essere messo in grado di rilevare subito, di ufficio, sin dal momento in cui avviene l’intervento, l’esistenza delle condizioni richieste per la ammissibilità di esso. Ne consegue che deve ritenersi titolo non idoneo per il suddetto intervento la nota delle spese, competenze ed onorari redatta da un avvocato per prestazioni professionali eseguite in favore del proprio cliente e corredata dal parere del competente consiglio dell’ordine circa la congruità delle singole voci della parcella in relazione alla tariffa, in quanto detta nota non fornisce la prova della esistenza e, quindi, della certezza del credito dedotto con l’atto di intervento, costituendo essa una mera dichiarazione unilaterale del legale relativa alla esistenza del contratto d’opera professionale concluso con il cliente, alla avvenuta esecuzione della prestazione professionale e alla entità delle spese.

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