Art. 525 – Codice di procedura civile – Condizione e tempo dell’intervento

[Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile].

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per la assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante [526-528, 530; art. 160 delle disp. att. c.p.c.].

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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