Cass. civ. n. 7166 del 2 agosto 1997
Testo massima n. 1
Il provvedimento di assegnazione di una somma depositata su un libretto di risparmio — da considerare titolo di credito, e perciò assegnabile ai sensi del secondo comma dell'art. 529 c.p.c. — ha una rilevanza esclusivamente interna al procedimento esecutivo, si che contro di esso non sono ammessi i rimedi propri del processo di cognizione, né in particolare alcune delle impugnazioni proprie di detto processo, tra cui il ricorso per cassazione.
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