Cass. pen. n. 32769 del 19 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Prova nuova - Prove già acquisite nel giudizio di merito - Valutazione congiunta o comparata delle seconde rispetto alla prima - Necessità - Giudizio sull'affidabilità della prova nuova - Necessario superamento di quest'ultimo prima di operare la valutazione congiunta o comparata della prova nuova con quelle già acquisite - Sussistenza - Mancato superamento del giudizio di affidabilità - Conseguenze.


In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 14591 del 2007

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

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