Cass. civ. n. 3986 del 18 marzo 2003

Testo massima n. 1


In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora il credito sia successivamente ceduto a terzi, il debitore ceduto, ove opponga che detto credito, in data anteriore alla cessione, sia stato assoggettato a sequestro, ben può opporre la propria impossibilità ad adempiere, invocando la propria posizione di terzo-custode del credito.

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