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Articolo 547 Codice di procedura civile — Dichiarazione del terzo

Articolo 547 Codice di procedura civile — Dichiarazione del terzo

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [ 553 ].

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato [ 678; c.c. 1264 ].

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5037/2017

Nell’espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall’art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma, con riguardo al dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo.
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il “quantum” del credito pignorato; invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l’ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall’ampiezza della direzione soggettiva dell’atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato.

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Cass. civ. n. 3851/2011

Nella espropriazione di crediti presso terzi, ove il terzo nel rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 cod. proc. civ. dichiari che il credito è già stato in parte pignorato ed assegnato, ma non fornisca gli elementi essenziali per determinare l’entità e la scadenza di tale precedente assegnazione, il creditore che pignori per secondo il medesimo credito ha l’onere di impugnare nelle forme prescritte tale dichiarazione, se vuole far accertare la consistenza della prima assegnazione. Ove, invece, il creditore pignorante per secondo ciò non faccia, chiedendo puramente e semplicemente l’assegnazione del credito pignorato, egli accetta il rischio derivante dalle predette carenze e consistente nell’incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito; in tal caso, mancando nel titolo esecutivo elementi univoci idonei alla puntuale determinazione della precedente assegnazione, occorre far riferimento all’entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita apposita opposizione all’esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l’ordinanza di assegnazione.

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Cass. civ. n. 12259/2009

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, effettuata ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, la comparizione personale del debitore all’udienza fissata per la dichiarazione di quantità da parte del terzo, al fine di contestare la pignorabilità delle somme esistenti presso il tesoriere, non può considerarsi elemento indefettibile della fattispecie, pur assumendo egli la veste di litisconsorte necessario e, quindi, di soggetto necessariamente da evocare in siffatto tipo di procedimento.

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Cass. civ. n. 23727/2008

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, questi, in quanto ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l’ente locale, nonché quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi; in caso di assenza dell’ente locale debitore, il giudice, sulla base di tale dichiarazione e della documentazione depositata, può, anche d’ufficio, dichiarare la nullità del pignoramento, ove accerti che è caduto su somme destinate alle finalità di cui all’art. 159, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che le stesse sono contemplate dalla delibera di preventiva quantificazione adottata dall’organo esecutivo e notificata al tesoriere, di cui al successivo comma 3, ed altresì che non sussiste la condizione preclusiva dell’impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (emissione, dopo l’adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell’ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso). In tal caso il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

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Cass. civ. n. 4212/2007

Nell’espropriazione forzata che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, il terzo pignorato non si identifica con il soggetto passivo dell’esecuzione e quindi non è neppure normalmente legittimato a proporvi opposizione per far valere l’impignorabilità del bene, neanche sotto l’aspetto dell’esistenza di vincoli di destinazione. L’indicazione dell’esistenza di un vincolo di destinazione in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione stessa. (Mass. redaz.).

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Cass. civ. n. 19059/2006

Nel processo di espropriazione forzata mobiliare presso terzi la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. è preordinata all’individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, se essa è positiva il processo di esecuzione può procedere verso l’ordinario esito della vendita o dell’assegnazione della cosa (art. 552 c.p.c.), non profilandosi la necessità del giudizio di accertamento dell’obbligo sul medesimo incombente ex art. 549 c.p.c., la cui funzione è di pervenire — attraverso l’accertamento giudiziale del diritto del debitore — a quella medesima individuazione. Non può considerarsi positiva una dichiarazione sostanziantesi nell’indicazione che la cosa oggetto di pignoramento risulta già costituita in pegno in favore di altri, giacché essa realizza il duplice effetto di rendere il creditore procedente edotto della circostanza che il bene oggetto del pignoramento è in realtà indisponibile, e di rendergli opponibile il contratto di pegno. Ne consegue che in presenza di una siffatta dichiarazione del terzo, il creditore pignorante non può limitarsi a meramente contestare la sussistenza della prelazione in una con l’efficacia verso i terzi dell’atto costitutivo del pegno, ma è tenuto, a pena di estinzione del procedimento ex art. 630 c.p.c., a promuovere l’incidentale ed autonomo giudizio di cognizione ex artt. 548 e 549 c.p.c., che anzi è unico legittimato a richiedere, in quanto solo in senso approssimativo esso ha ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore, tenuto conto che il diritto di credito pignorato si «autonomizza» al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell’atto ex art. 543 c.p.c., giacché pur essendo esso volto ad ottenere dal terzo debitore l’adempimento che costui doveva all’escusso, il creditore esecutante non agisce in nome e per conto di quest’ultimo (come chi esercita l’azione surrogatoria) né chiede di sostituirsi nella relativa posizione di (originario) creditore, bensì agisce iure proprio e nei limiti del proprio interesse. A domandare l’istruzione della causa di accertamento in questione non è invece legittimato il debitore esecutato che si veda contestata o non riconosciuta da parte del terzo l’esistenza di un suo credito, non potendo proporre nella sede esecutiva una domanda concernente l’esistenza non già del credito pignorato bensì del proprio credito verso il terzo qual esso è nel momento in cui il processo si svolge ( e pertanto concernente oggetto diverso da quello proprio del giudizio ex art. 548 c.p.c. ), che ben può proporre in un diverso, autonomo e separato processo.

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Cass. civ. n. 19967/2005

In relazione alla disciplina dell’espropriazione presso terzi di cui agli artt. 543 e seguenti c.p.c., la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. deve includere, con riferimento alle posizioni giuridiche attive del lavoratore subordinato debitore esecutato, l’indicazione delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto, in quanto intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura, e corrispondenti ad un diritto certo e liquido di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità; qualora il terzo mantenga il silenzio in merito al trattamento di fine rapporto, dovuto per legge e di cui sono possibili anticipazioni soltanto parziali, la dichiarazione non va considerata come negativa, dovendo il giudice dell’esecuzione colmare la lacuna istruttoria in ordine al quantum debeatur chiamando il terzo a chiarimento onde ottenere risposta. (Nella specie, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione aveva rigettato, considerando negativa la dichiarazione, l’istanza di assegnazione delle somme pignorate, mentre il tribunale aveva annullato detta ordinanza; la S.C. ha confermato detto provvedimento, rivedendone però la motivazione ex art. 384, comma secondo, c.p.c., con l’enunciazione del principio di diritto soprariportato).

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Cass. civ. n. 5153/2004

Nell’ambito della esecuzione forzata mobiliare presso terzi, il terzo debitore ha facoltà di effettuare la dichiarazione di debito di cui all’art. 547 c.p.c. anche nel corso del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che può aprirsi qualora egli non compaia dinanzi al giudice dell’esecuzione a rendere la propria dichiarazione nel corso dell’udienza all’uopo fissata nel procedimento di pignoramento presso terzi. Tale dichiarazione, ove resa nel corso del giudizio di cognizione, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto rende superfluo ogni ulteriore accertamento dell’obbligo del terzo, salvo che non sia necessario proseguire il giudizio per il regolamento delle spese processuali.

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Cass. civ. n. 17367/2003

La dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. comporta il riconoscimento dell’esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo, che preclude definitivamente al terzo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito all’esecuzione.

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Cass. civ. n. 6795/2003

In tema di espropriazione forzata presso terzi, qualora una banca che eserciti il servizio di tesoreria per conto di un Comune proceda al pignoramento di un credito vantato dal proprio debitore nei confronti di detto ente, che faccia parte del patrimonio indisponibile di quest’ultimo, deve osservare le forme del pignoramento presso terzi, dovendo la dichiarazione di cui all’art. 547, c.p.c., essere resa dal tesoriere, poiché sussiste per i crediti indisponibili una scissione tra debitor debitoris e soggetto tenuto a rendere siffatta dichiarazione, restando quindi esclusa l’ammissibilità del pignoramento a mani proprie ex art. 513, quarto comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 3986/2003

In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell’obbligo del terzo, qualora il credito sia successivamente ceduto a terzi, il debitore ceduto, ove opponga che detto credito, in data anteriore alla cessione, sia stato assoggettato a sequestro, ben può opporre la propria impossibilità ad adempiere, invocando la propria posizione di terzo-custode del credito.

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Cass. civ. n. 8855/2002

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la dichiarazione del terzo pignorato può intervenire anche nel giudizio di appello.

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Cass. civ. n. 4989/2001

Non è proponibile il regolamento di competenza contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, poiché si tratta di provvedimenti diretti ad assicurare lo svolgimento ordinato dell’esecuzione, non destinati a risolvere in maniera definitiva ed irretrattabile una controversia fra le parti sulla quale possano nascere o siano insorte questioni di competenza del giudice (Fattispecie in tema di ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti, aveva disposto l’assegnazione del credito pignorato).

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Cass. civ. n. 9782/1997

In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell’obbligo del terzo, qualora questo non neghi il proprio obbligo, ma opponga di non poter adempiere perché il credito è stato assoggettato a sequestro presso di lui, tale eccezione non attiene alla esistenza ed alla validità dell’obbligazione in questione, della quale, pertanto, non è necessario alcun accertamento giudiziale finalizzato alla condanna del terzo debitore, con la conseguenza che una eventuale domanda in tal senso del creditore, deve essere rigettata. L’eccezione fa, invece, valere obblighi che sul terzo debitore incombono come «custode» del bene sequestrato, e che lo stesso potrà opporre in sede esecutiva per paralizzare l’esercizio della relativa azione promossa dal suo creditore in base a titolo ottenuto nei suoi confronti.

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Cass. civ. n. 2926/1997

Nell’espropriazione presso terzi non è contemplata e non deve quindi essere disposta una apposita udienza per l’audizione delle parti, prevista per l’espropriazione mobiliare e per quella immobiliare, rispettivamente dagli articoli 530 e 569 c.p.c., giacché nell’espropriazione presso terzi la sede nella quale le parti si incontrano per definire le rispettive posizioni è l’udienza destinata alla dichiarazione da parte del terzo ex art. 547 stesso codice.

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Cass. civ. n. 5082/1996

Nel pignoramento presso terzi, la mancata contestazione del debitore sulla entità del credito indicato dal creditore procedente nella fase di individuazione del bene da vincolare, che si compie attraverso la complessa procedura indicata dagli artt. 547 e 548 c.p.c., non preclude la possibilità della opposizione del debitore medesimo nella fase di attuazione della pretesa del creditore, che si realizza con l’assegnazione del credito.

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Cass. civ. n. 9888/1995

A seguito del pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore, il terzo, citato per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume l’obbligo, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, derivando dalla sua mancata comparizione all’udienza pretorile, dal rifiuto di fare la dichiarazione e dalle contestazioni che insorgano in ordine a quest’ultima, l’unica conseguenza che egli potrà subire un successivo ed eventuale giudizio volto all’accertamento del credito (art. 548 c.p.c.). Ne deriva che la mancata presentazione del terzo all’udienza pretorile o la sua mancata dichiarazione, oppure la sua omessa costituzione nel giudizio per l’accertamento del credito non costituiscono — diversamente dal caso in cui egli renda una dichiarazione altamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito fatta valere nel procedimento esecutivo — comportamenti antigiuridici per lui produttivi dell’obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore esecutante, che, fino all’assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l’eventuale maggior danno, a norma dell’art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., in base all’enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice del merito, il quale, sul presupposto che il terzo, quale ausiliario del giudice, ha un dovere di collaborazione e che non è dato distinguere tra mancata dichiarazione e dichiarazione mendace o fuorviante, aveva condannato il terzo stesso a risarcire il danno nei confronti del creditore esecutante, per avere omesso di rendere la dichiarazione e per essersi poi reso contumace nel successivo giudizio di accertamento, ritardando così la definizione del procedimento esecutivo e cagionando un pregiudizio al creditore esecutante).

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Cass. civ. n. 9407/1987

Nell’espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall’art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ad arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma con riguardo al dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo.

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Cass. civ. n. 249/1983

Nell’esecuzione forzata presso terzi, il terzo che abbia reso la dichiarazione senza che sulla stessa siano sorte contestazioni (salvo l’apposito giudizio di cognizione nel quale sono litisconsorti lo stesso terzo il creditore pignorante, il debitore ed i creditori intervenuti nell’esecuzione) rimane estraneo al rapporto processuale, essendo egli chiamato soltanto al fine di specificare di quali cose o somme sia debitore o si trovi in possesso e quando deve eseguirne il pagamento o la consegna e pertanto la sua partecipazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi — nel quale la controversia rimane limitata tra il debitore e il creditore procedente (oltre gli eventuali interventi) e la sentenza è destinata a fare stato esclusivamente rispetto a costoro — non è necessaria ai sensi dell’art. 102 c.p.c., né è imposta da altre specifiche disposizioni del codice di rito, come l’art. 604 ultimo comma, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, ma soltanto possibile in via di intervento volontario, quando il terzo vi abbia interesse, per sostenere le ragioni dell’opponente.

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