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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3291 del 14 luglio 1989

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3291 del 14 luglio 1989

Testo massima n. 1

In tema di condominio, l’approvazione del preventivo delle spese e della ripartizione delle stesse, nonché l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore rientrano tra le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, le cui deliberazioni se non impugnate tempestivamente, con riguardo a pretesi vizi che ne causino l’annullabilità, sono obbligatorie per tutti i condomini, con la conseguenza che il condomino dissenziente non può, in mancanza di formale impugnazione a termini dell’art. 1137 c.c. — alla quale non può essere equiparata una contestazione scritta —, sottrarsi al pagamento di quanto da lui dovuto in base alla ripartizione approvata.

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