14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11328 del 15 maggio 2009
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione forzata, il sistema della vendita all’incanto postula che il prezzo di aggiudicazione sia determinato oggettivamente dalla gara, e quindi che le offerte siano formulate nel corso della stessa: pertanto, nel caso in cui l’offerta formulata in udienza dall’unico partecipante alla gara superi il prezzo base di un importo pari almeno all’aumento minimo prescritto dalle condizioni di vendita, è irrilevante, ai fini della sua efficacia, la circostanza che nell’istanza di partecipazione sia stato erroneamente indicato un prezzo base inferiore; l’offerta precedente, al cui superamento nella misura indicata dalle condizioni di vendita l’art. 581, secondo comma, c.p.c. subordina l’efficacia di ulteriori offerte, è infatti quella formulata da altro offerente nel corso di una gara alla quale abbiano partecipato più concorrenti; laddove invece sia stata presentata un’unica offerta, il parametro di riferimento ai fini dell’aumento è costituito dal prezzo base fissato nelle condizioni di vendita.
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