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Articolo 581 Codice di procedura civile — Modalità dell’incanto

Articolo 581 Codice di procedura civile — Modalità dell’incanto

L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita . Allorché siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un’altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5604/2017

Nel processo di espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori manifestata dopo l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima resta ferma, nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di interlocuzione o di apposita istanza, ed i provvedimenti di estinzione del processo esecutivo ed aggiudicazione definitiva dell’immobile possono essere adottati anche nel contesto o a seguito di un’udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione per la trattazione della fase sommaria di un incidente oppositivo, fermo che conservano la loro natura e funzione di atti esecutivi, distinte da quelle dei provvedimenti che definiscono la fase sommaria del giudizio di opposizione, pure se contestualmente adottati.

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Cass. civ. n. 18185/2013

In tema di espropriazione forzata immobiliare, l’assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti all’udienza di vendita con incanto non impedisce né invalida lo svolgimento delle attività del giudice dell’esecuzione o del professionista da questo delegato.

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Cass. civ. n. 20814/2009

In tema di espropriazione immobiliare, la regolarità formale della vendita non dipende dall’intestazione del verbale che, a rigore, nemmeno costituisce atto di esecuzione, ma dalle modalità con cui essa si svolge; ne consegue che un errore materiale contenuto nella predetta intestazione – nella specie, recante la dicitura “vendita di beni con incanto”, mentre il giudice aveva proceduto con il sistema delle offerte a buste chiuse, (e, dunque, senza incanto) – non rappresenta un vizio che inficia un atto presupposto dell’aggiudicazione, né comunque configura una violazione della procedura di vendita suscettibile di censura con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11328/2009

In tema di espropriazione forzata, il sistema della vendita all’incanto postula che il prezzo di aggiudicazione sia determinato oggettivamente dalla gara, e quindi che le offerte siano formulate nel corso della stessa: pertanto, nel caso in cui l’offerta formulata in udienza dall’unico partecipante alla gara superi il prezzo base di un importo pari almeno all’aumento minimo prescritto dalle condizioni di vendita, è irrilevante, ai fini della sua efficacia, la circostanza che nell’istanza di partecipazione sia stato erroneamente indicato un prezzo base inferiore; l’offerta precedente, al cui superamento nella misura indicata dalle condizioni di vendita l’art. 581, secondo comma, c.p.c. subordina l’efficacia di ulteriori offerte, è infatti quella formulata da altro offerente nel corso di una gara alla quale abbiano partecipato più concorrenti; laddove invece sia stata presentata un’unica offerta, il parametro di riferimento ai fini dell’aumento è costituito dal prezzo base fissato nelle condizioni di vendita.

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Cass. civ. n. 4615/1985

Nell’esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, le irregolarità, che si verifichino in sede di vendita con incanto, o di gara conseguente ad offerta in aumento del sesto, a causa della commissione, con la partecipazione dell’aggiudicatario definitivo, dei reati di turbata libertà degli incanti o di astensione dagli incanti (artt. 353 e 354 c.p.), configurano vizi sostanziali di negozi processuali inerenti ad una fase del procedimento esecutivo che si chiude con l’ordinanza di aggiudicazione definitiva, e, quindi, vizi di legittimità di tale ultimo atto esecutivo, come tali deducibili solo con il rimedio dell’opposizione avverso il medesimo atto esecutivo, a norma dell’art. 617 c.p.c., non anche con autonoma azione di accertamento, né con opposizione avverso l’esecuzione per rilascio che venga intrapresa da detto aggiudicatario definitivo dopo il decreto di trasferimento in suo favore dell’immobile pignorato.

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Cass. civ. n. 3771/1984

La violazione dell’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che attribuisce la delegabilità ai messi di conciliazione del solo potere di compiere atti di notificazione ma non di atti esecutivi, comporta che l’atto di esecuzione, come «l’esperimento di asta pubblica, compiuto dal messo di conciliazione su delega del pretore, non è affetto da inesistenza, postulante la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per l’inquadramento dell’atto di cui trattasi in uno dei tipi previsti dall’ordinamento, bensì da nullità (per violazione di una precisa norma di legge) deducibile con opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 617 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2910/1980

La vendita con incanto, pur essendo predisposta al fine di ottenere la gara fra più concorrenti all’acquisto del bene pignorato, per conseguire il prezzo più vantaggioso, non può considerarsi invalida sol perché in concreto non si sia realizzata la pluralità degli offerenti. Infatti, la presentazione di un solo acquirente — mentre non dà luogo all’ipotesi di asta deserta, che presuppone la totale mancanza delle offerte — è prevista dal secondo comma dell’art. 581 c.p.c., che, stabilendo l’inefficacia delle offerte non superiori al prezzo base o alle offerte precedenti, implicitamente ammette, con la prima di tale alternativa, la possibilità di un solo partecipante.

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