Art. 581 – Codice di procedura civile – Modalità dell’incanto
L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36036/2024
In tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 32355/2024
L'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima.
Cass. civ. n. 30716/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 29366/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove.
Cass. civ. n. 29185/2024
In tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore.
Cass. civ. n. 28912/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).
Cass. civ. n. 28659/2024
In tema di impugnazioni, l'atto di appello sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio risulta inammissibile anche nel caso in cui, in pendenza del termine per impugnare, sia depositato un ulteriore atto di appello cui sia allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, risolvendosi quest'ultimo nella mera ripetizione di quello originario, finalizzata, attraverso l'indicata allegazione, ad eludere la "ratio" del disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 27774/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio, di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicchè la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.
Cass. civ. n. 27386/2024
In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.
Cass. civ. n. 26510/2024
L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 25419/2024
In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24902/2024
In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24299/2024
In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 24052/2024
In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.
Cass. civ. n. 23462/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza).
Cass. civ. n. 23275/2024
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 23216/2024
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 21940/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 21930/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere personalmente sottoscritta dall'imputato al fine di consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente il generico richiamo del luogo di domiciliazione nell'atto di appello, che non recava la firma dell'imputato).
Cass. civ. n. 21005/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.
Cass. civ. n. 20318/2024
In tema di impugnazione avverso sentenza emessa nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso.
Cass. civ. n. 19976/2024
In tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante. (In motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).
Cass. civ. n. 19547/2024
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.
Cass. civ. n. 17308/2024
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale. (Fattispecie relativa alla mancata riproposizione, nelle conclusioni depositate per via telematica, dei motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena).
Cass. civ. n. 17055/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).
Cass. civ. n. 16480/2024
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).
Cass. civ. n. 15865/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.
Cass. civ. n. 15666/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 15430/2024
In tema di giudizio di appello, è illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui, in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, sia sciolto, "ex officio", il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata sciolta d'ufficio la ritenuta continuazione tra delitti e contravvenzioni).
Cass. civ. n. 14895/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante).
Cass. civ. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. civ. n. 9426/2024
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 9175/2024
In tema di giudizio di appello, il principio devolutivo e le norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi ostano a che l'impugnazione della decisione in punto di responsabilità sia intesa come implicitamente comprensiva della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.
Cass. civ. n. 8294/2024
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Cass. civ. n. 8014/2024
Nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.
Cass. civ. n. 7020/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
Cass. civ. n. 6264/2024
In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato.
Cass. civ. n. 4800/2024
Nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento.
Cass. civ. n. 4613/2024
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis").
Cass. civ. n. 4342/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.
Cass. civ. n. 3118/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).
Cass. civ. n. 2910/2024
L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge quest'ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili.
Cass. civ. n. 2103/2024
È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).
Cass. civ. n. 1937/2024
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Cass. civ. n. 1919/2024
L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad appello meramente ripropositivo della originaria istanza "de libertate").
Cass. civ. n. 1188/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
Cass. civ. n. 624/2024
In tema di delitto preterintenzionale, rientra nella nozione di atti diretti a percuotere di cui all'art. 584 cod. pen. qualsiasi esercizio di una violenta energia fisica idonea a realizzare una manomissione del corpo della vittima e a provocare una sensazione dolorosa ai danni di quest'ultima, senza che sia necessario che tale sensazione si verifichi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte verificatasi a seguito di una condotta di strattonamento e trattenimento della vittima, ritenuta idonea, per le modalità di realizzazione, a produrre una sensazione dolorosa ai danni della stessa).
Cass. civ. n. 51273/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. civ. n. 47927/2023
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'onere di allegare all'atto di impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch'esso a pena di inammissibilità, opera nel solo caso in cui l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio).
Cass. civ. n. 47327/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare).
Cass. civ. n. 46690/2023
In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d'impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 46232/2023
In tema di restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., anche a seguito dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, per la proposizione dell'appello, impone il rilascio di mandato al difensore e l'elezione di domicilio, non costituisce causa di forza maggiore la detenzione per altra causa dell'imputato che risulti difeso d'ufficio, essendo allo stesso consentito l'assolvimento di tale adempimento mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 43980/2023
In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti.
Cass. civ. n. 43718/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine.
Cass. civ. n. 43523/2023
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellati dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano al ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse nel giudizio di esecuzione.
Cass. civ. n. 41858/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).
Cass. civ. n. 41309/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").
Cass. civ. n. 40824/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità al ricorso per cassazione del disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui è stabilito che il prescritto specifico mandato a impugnare deve contenere "la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", posto che nel giudizio di legittimità non è prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.
Cass. civ. n. 39166/2023
661 IMPUGNAZIONI - 122 FORMA - IN GENERE IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni. In tema di impugnazioni, sono applicabili al ricorso per cassazione, proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha illustrato, a fondamento della propria decisione, che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione; che essa non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello; che è funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione).
Cass. civ. n. 38442/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.
Cass. civ. n. 37789/2023
In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33355/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. civ. n. 29321/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare dell'adempimento previsto, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile analogicamente alle impugnazioni cautelari.
Cass. civ. n. 27945/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.
Cass. civ. n. 26807/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 22140/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.
Cass. civ. n. 21432/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'impugnazione di un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con il motivo con cui si lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di autonomo punto della decisione).
Cass. civ. n. 20581/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 11726/2023
Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 6993/2023
In tema di impugnazioni, non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione la Corte ha affermato che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 4606/2023
In tema di impugnazioni, le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione.
Cass. civ. n. 3365/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.
Cass. civ. n. 2323/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. (In motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza).
Cass. civ. n. 5604/2017
Nel processo di espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori manifestata dopo l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima resta ferma, nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di interlocuzione o di apposita istanza, ed i provvedimenti di estinzione del processo esecutivo ed aggiudicazione definitiva dell’immobile possono essere adottati anche nel contesto o a seguito di un’udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione per la trattazione della fase sommaria di un incidente oppositivo, fermo che conservano la loro natura e funzione di atti esecutivi, distinte da quelle dei provvedimenti che definiscono la fase sommaria del giudizio di opposizione, pure se contestualmente adottati.
Cass. civ. n. 18235/2014
In tema di vendita forzata sono trasferiti all'aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime condizioni di non opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione successivi al pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia, degli atti di disposizione successivi all'iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione. Ne consegue che il creditore ipotecario, in tali casi, può sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche in confronto del terzo, che ne sia reso acquirente, e soddisfarsi sulla somma conseguita dalla vendita, con preferenza sugli altri creditori.
Cass. civ. n. 18227/2014
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), la disciplina dei procedimenti esecutivi basati sul credito fondiario si svolge secondo le regole ordinarie, previste dagli artt. 569 e ss. cod. proc. civ., ma, ai sensi dell'art. 41 del citato decreto, l'aggiudicatario, nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita, deve provvedere al versamento diretto in favore del creditore fondiario della parte del prezzo corrispondente al complessivo credito da questo vantato. Tale versamento costituisce una assegnazione meramente provvisoria, e non esime il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti, dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti.
Cass. civ. n. 18185/2013
In tema di espropriazione forzata immobiliare, l'assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti all'udienza di vendita con incanto non impedisce né invalida lo svolgimento delle attività del giudice dell'esecuzione o del professionista da questo delegato.
Cass. civ. n. 20814/2009
In tema di espropriazione immobiliare, la regolarità formale della vendita non dipende dall'intestazione del verbale che, a rigore, nemmeno costituisce atto di esecuzione, ma dalle modalità con cui essa si svolge; ne consegue che un errore materiale contenuto nella predetta intestazione - nella specie, recante la dicitura "vendita di beni con incanto", mentre il giudice aveva proceduto con il sistema delle offerte a buste chiuse, (e, dunque, senza incanto) - non rappresenta un vizio che inficia un atto presupposto dell'aggiudicazione, né comunque configura una violazione della procedura di vendita suscettibile di censura con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 11328/2009
In tema di espropriazione forzata, il sistema della vendita all'incanto postula che il prezzo di aggiudicazione sia determinato oggettivamente dalla gara, e quindi che le offerte siano formulate nel corso della stessa: pertanto, nel caso in cui l'offerta formulata in udienza dall'unico partecipante alla gara superi il prezzo base di un importo pari almeno all'aumento minimo prescritto dalle condizioni di vendita, è irrilevante, ai fini della sua efficacia, la circostanza che nell'istanza di partecipazione sia stato erroneamente indicato un prezzo base inferiore; l'offerta precedente, al cui superamento nella misura indicata dalle condizioni di vendita l'art. 581, secondo comma, c.p.c. subordina l'efficacia di ulteriori offerte, è infatti quella formulata da altro offerente nel corso di una gara alla quale abbiano partecipato più concorrenti; laddove invece sia stata presentata un'unica offerta, il parametro di riferimento ai fini dell'aumento è costituito dal prezzo base fissato nelle condizioni di vendita.
Cass. civ. n. 4615/1985
Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, le irregolarità, che si verifichino in sede di vendita con incanto, o di gara conseguente ad offerta in aumento del sesto, a causa della commissione, con la partecipazione dell'aggiudicatario definitivo, dei reati di turbata libertà degli incanti o di astensione dagli incanti (artt. 353 e 354 c.p.), configurano vizi sostanziali di negozi processuali inerenti ad una fase del procedimento esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione definitiva, e, quindi, vizi di legittimità di tale ultimo atto esecutivo, come tali deducibili solo con il rimedio dell'opposizione avverso il medesimo atto esecutivo, a norma dell'art. 617 c.p.c., non anche con autonoma azione di accertamento, né con opposizione avverso l'esecuzione per rilascio che venga intrapresa da detto aggiudicatario definitivo dopo il decreto di trasferimento in suo favore dell'immobile pignorato.
Cass. civ. n. 6603/1984
Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, all'udienza fissata per la vendita con incanto del bene pignorato, non siano presenti soggetti legittimati a promuovere il compimento di atti esecutivi (creditore pignorante e creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), il giudice dell'esecuzione difetta del potere di ordinare la vendita medesima, con la conseguenza che questa, ove venga ugualmente disposta, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, la quale è opponibile dall'interessato, in qualunque momento del processo esecutivo, anche all'aggiudicatario (cui non sono opponibili, ai sensi dell'art. 2929 c.c., solo le nullità degli atti che hanno preceduto la vendita).
Cass. civ. n. 3771/1984
La violazione dell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che attribuisce la delegabilità ai messi di conciliazione del solo potere di compiere atti di notificazione ma non di atti esecutivi, comporta che l'atto di esecuzione, come «l'esperimento di asta pubblica, compiuto dal messo di conciliazione su delega del pretore, non è affetto da inesistenza, postulante la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per l'inquadramento dell'atto di cui trattasi in uno dei tipi previsti dall'ordinamento, bensì da nullità (per violazione di una precisa norma di legge) deducibile con opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 2910/1980
La vendita con incanto, pur essendo predisposta al fine di ottenere la gara fra più concorrenti all'acquisto del bene pignorato, per conseguire il prezzo più vantaggioso, non può considerarsi invalida sol perché in concreto non si sia realizzata la pluralità degli offerenti. Infatti, la presentazione di un solo acquirente — mentre non dà luogo all'ipotesi di asta deserta, che presuppone la totale mancanza delle offerte — è prevista dal secondo comma dell'art. 581 c.p.c., che, stabilendo l'inefficacia delle offerte non superiori al prezzo base o alle offerte precedenti, implicitamente ammette, con la prima di tale alternativa, la possibilità di un solo partecipante.