Cass. civ. n. 150 del 19 gennaio 1985
Testo massima n. 1
Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 c.c. non incorre nell'illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.
Testo massima n. 2
Nella clausola sine liberis decesserit, apposta a un testamento, non si ha una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse mai stato chiamato. Tuttavia, tale clausola è valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa è nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fidecommissoria vietata dalla legge.
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