Art. 636 – Codice civile – Divieto di nozze
È illecita la condizione [1353 c.c.] che impedisce le prime nozze o le ulteriori [634 c.c.].
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32769/2024
In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria.
Cass. civ. n. 23518/2024
In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).
Cass. civ. n. 14955/2024
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
Cass. civ. n. 357/2023
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.
Cass. civ. n. 150/1985
Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 c.c. non incorre nell'illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.
Cass. civ. n. 1834/1973
La disposizione dell'art. 636, secondo comma c.c. riguardante la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori, è applicabile indipendentemente dal fatto che il legatario sia un uomo o una donna. Il primo comma dell'art. 636 c.c. detta una disciplina di carattere generale, secondo cui la condizione che impedisce le prime o le ulteriori nozze, riferita ad una disposizione testamentaria, tanto a titolo universale che a titolo particolare, è da considerarsi illecita e quindi non apposta (tranne che non si tratti del motivo unico e determinante risultante dal testamento: art. 626 c.c.). In contrapposizione ad esso, ed in via di eccezione rispetto alla disciplina da esso dettata, il secondo comma contempla le sole disposizioni a titolo particolare aventi per oggetto l'attribuzione di diritti limitati nel tempo ed intrasmissibili a terzi, e detta una disciplina oggettiva del condizionamento della disposizione medesima al tempo del celibato o della vedovanza, considerandolo lecito indipendentemente da ogni indagine sulla volontà del singolo testatore, ed anche nel caso in cui la disposizione risulti determinata dalla volontà di quest'ultimo di restringere la libertà matrimoniale del legatario. Ai sensi dell'art. 636, secondo comma c.c., l'evento delle nozze del legatario realizza non la scadenza di un termine, ma il verificarsi di una condizione risolutiva, che fa venir meno il diritto legato ex nunc, e cioè per l'avvenire, lasciando definitivamente acquisiti in capo al legatario gli effetti antecedenti.