Cass. civ. n. 413 del 18 gennaio 1983
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la «estinzione» del procedimento esecutivo, a seguito dell'accertamento del sopravvenuto soddisfacimento del creditore istante e dei creditori intervenuti, con il conseguente venir meno del loro diritto di agire esecutivamente, ha natura sostanziale di declaratoria di improseguibilità del processo stesso, esulando dalle ipotesi di estinzione in senso stretto previste dall'art. 630 primo comma c.p.c., e, pertanto, è impugnabile con opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c., non con reclamo a norma del terzo comma del citato art. 630 c.p.c.
Testo massima n. 2
Si ha improseguibilità del procedimento esecutivo, per il caso in cui il debitore provveda a soddisfare interamente il creditore pignorante e tutti i creditori intervenuti, anche quando tale soddisfacimento, in esecuzione per espropriazione immobiliare, sopravvenga dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, seguita da tempestiva offerta in aumento di sesto, atteso che, anche in questa situazione, non è ancora esaurito l'iter processuale rivolto all'individuazione del soggetto in cui favore dovrà essere operato il trasferimento coattivo del bene pignorato, richiedendosi all'uopo, ai sensi dell'art. 584 c.p.c., una gara fra l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento. Tale gara, pertanto, resta preclusa dalla sopravvenienza di quel soddisfacimento dei creditori, con il conseguente diritto del debitore esecutato di ottenere la restituzione del bene pignorato.
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