Cass. pen. n. 32936 del 12 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Archiviazione - Ordinanza del giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione - Potere di valutazione giuridica di sussistenza del reato ex art. 408 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Sussistenza - Abnormità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato. (Fattispecie in tema di diffamazione in cui il Giudice per le indagini preliminari, sulla base della valutazione della piattaforma conoscitiva, insuscettibile di acquisizioni ulteriori, ha escluso l'esistenza di espressioni lesive della reputazione dell'opponente).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 22