Cass. pen. n. 32962 del 21 giugno 2023
Testo massima n. 1
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Procedura di estinzione ex art. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 - Accertamento del giudice - Natura - Ragioni.
In tema di reati ambientali, il giudice, ai fini dell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto ad effettuare una verifica fattuale delle conseguenze già effettivamente prodotte dalla condotta incriminata, facendo applicazione del principio di cd. "offensività in concreto", posto che essa risulta in linea con il disposto dell'art. 9, comma 3, Cost., introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, e soddisfa, nel contempo, esigenze di general-prevenzione postume.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 ter CORTE COST.
Costituzione art. 9 com. 3
Legge Cost. 11/02/2022 num. 1 art. 1