Cass. civ. n. 32977 del 28 novembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Società agricola - Locazione, comodato, affitto di fabbricati e beni strumentali - Art. 2 d.lgs. n. 99 del 2004 - Rilevanza della norma ai soli fini fiscali - Fallibilità - Riferimento alla normativa civilistica e fallimentare - Esclusività.
In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2135