Cass. civ. n. 508 del 16 febbraio 1976
Testo massima n. 1
L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile è operativo non soltanto nei confronti della parte cui la statuizione è rivolta, bensì anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui l'ordine viene coattivamente posto in esecuzione, e, a tali fini, non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il precetto né comunicargli l'avviso di rilascio. Il detentore può, peraltro, provvedere alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento di sfratto proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., ovvero una autonoma azione di accertamento. (Nella specie, il provvedimento di sfratto emesso nei confronti dell'affittuario di un fondo è stato ritenuto operativo nei confronti di un terzo che assumeva di detenere l'immobile nella qualità di subconcessionario).
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