Cass. civ. n. 4488 del 26 marzo 2003
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione per rilascio, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto dell'esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata in virtù dell'immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.; a tal fine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi, ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dell'esecuzione.