Cass. civ. n. 1880 del 13 maggio 1977
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'esecuzione forzata per rilascio di immobili già condotti in locazione dalla pubblica amministrazione e destinati a sede in pubblici uffici — conseguentemente, nella specie, all'emissione della ordinanza prevista dall'art. 665 c.p.c. — è devoluta alla giurisdizione ordinaria, qualora alla cessazione della locazione segua la mera utilizzazione ulteriore della cosa da parte dell'amministrazione, e non un provvedimento di carattere ablatorio idoneo a sacrificare il diritto del locatore a riottenerne la disponibilità.