Cass. pen. n. 32994 del 20 agosto 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna - Regressione del procedimento - Applicazione alternativa dei limiti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 303, cod. proc. pen. - Esclusione.
In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303 cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2 e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST.