Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3309 del 30 maggio 1984

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3309 del 30 maggio 1984

Testo massima n. 1

Affinché determini indegnità a succedere, il fatto della soppressione o dell’alterazione del testamento, ovvero del suo celamento [ peraltro non
ravvisabile nella violazione dell’obbligo ex art. 620 c.c. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore ], deve incidere, non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioè su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze