Cass. civ. n. 2314 del 4 aprile 1985
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare il pretore, al quale spetta, senza limiti di valore, la liquidazione con decreto ingiuntivo delle relative spese in favore della parte istante (art. 614 secondo comma c.p.c.), è altresì competente, in applicazione del principio generale dell'art. 645 primo comma c.p.c., a conoscere dell'opposizione avverso detto decreto, in via funzionale e non derogabile nemmeno per ragioni di connessione.
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