Art. 614 – Codice di procedura civile – Rimborso delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14461/2024
L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della
Cass. civ. n. 14352/2024
Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per il reato di violazione di domicilio, commesso in danno di un bene di proprietà del fallito, solo ove al suo interno vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.
Cass. civ. n. 9680/2024
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.
Cass. civ. n. 7927/2024
Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.
Cass. civ. n. 35101/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.
Cass. civ. n. 26764/2023
Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).
Cass. civ. n. 22937/2023
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
Cass. civ. n. 22714/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 12466/2023
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 24260/2010
Per stabilire quale sia il mezzo d'impugnazione appropriato avverso un provvedimento giurisdizionale occorre avere riguardo alla sua sostanza, e non alla sua forma. Ne consegue che il provvedimento, impropriamente definito "ordinanza", col quale il giudice dell'esecuzione liquidi le spese del procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, è soggetto ad opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e non a ricorso per cassazione, in quanto le suddette spese debbono essere liquidate, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., con la forma del decreto ingiuntivo.
Cass. civ. n. 25394/2009
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell'art. 614, secondo comma, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, ben può l'opponente in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese. Inoltre, poiché il rapporto processuale tra creditore e debitore è oggettivamente autonomo e scindibile rispetto a quello intercorrente tra il creditore ed il prestatore d'opera che ha eseguito i lavori, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo, essendo onere, se mai, del creditore medesimo chiamare in causa il terzo cui abbia anticipato le spese per esserne garantito.
Cass. civ. n. 13666/2003
Le spese della esecuzione forzata di un obbligo di fare integrano un credito di colui che procede all'esecuzione nei confronti dell'esecutato, con la conseguenza, in tema di rimborso, che, trattandosi di debiti di valuta, l'importo non può essere maggiorato di rivalutazione e di risarcimento del danno da lucro cessante, in mancanza di domanda di parte.
Cass. civ. n. 8339/2003
La parte che per ottenere l'esecuzione in proprio favore di una obbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha diritto al rimborso, oltre che delle spese anticipate per far compiere le operazioni materiali di esecuzione dell'obbligo, di quelle di rappresentanza tecnica, e, per conseguire tale rimborso, può ottenere dal giudice dell'esecuzione il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. Tuttavia, ove l'intimato proponga opposizione sostenendo di avere già adempiuto l'obbligazione, sicché la relativa controversia deve essere decisa con sentenza, la liquidazione delle spese processuali relative alla fase che inizia con tale contestazione va invece operata con il provvedimento che definisce la controversia, e, qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essere per tale parte impugnata, ma sulla liquidazione delle predette spese non può provvedere il giudice dell'esecuzione con il decreto previsto dall'art. 614 c.p.c.
Cass. civ. n. 3735/2001
È inammissibile il reclamo al Tribunale della parte istante per il rimborso delle spese anticipate in una procedura esecutiva di obbligo di fare avverso il decreto del Pretore di liquidazione delle medesime perché la tutela dell'interessato è attuabile soltanto attraverso l'opposizione dinanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, a cui spetta, funzionalmente e inderogabilmente, la competenza a deciderla, in applicazione del principio generale di cui all'art. 645 c.p.c. Tale inammissibilità può esser rilevata anche di ufficio dalla Cassazione, adita in sede di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale, quando il procedimento — che, pertanto, è nullo — si sia ugualmente svolto dinanzi al medesimo.
Cass. civ. n. 6536/1993
La continenza postula che tra le cause fra identici soggetti, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, esista non soltanto una differenza quantitativa di petitum ma anche identità di causa petendi. Tale identità non sussiste tra la causa di merito instaurata a seguito del provvedimento di urgenza, che trova il suo fondamento nel diritto fatto valere nella richiesta della tutela immediata, e quella di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a conclusione dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare imposti con il provvedimento di urgenza, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., che concerne la legittimità delle spese effettuate in sede esecutiva ed il diritto a ripeterle della controparte.
Cass. civ. n. 2314/1985
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare il pretore, al quale spetta, senza limiti di valore, la liquidazione con decreto ingiuntivo delle relative spese in favore della parte istante (art. 614 secondo comma c.p.c.), è altresì competente, in applicazione del principio generale dell'art. 645 primo comma c.p.c., a conoscere dell'opposizione avverso detto decreto, in via funzionale e non derogabile nemmeno per ragioni di connessione.
Cass. civ. n. 3552/1972
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, che emette il pretore al termine o nel corso dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (o dell'esecuzione dei provvedimenti immediati emessi nelle procedure nunciatorie e possessorie, o dell'esecuzione dei provvedimenti di urgenza) per il rimborso delle spese anticipate per gli atti di esecuzione già compiuti, può soltanto contestarsi la congruità delle spese, di cui si invoca il rimborso, o che le stesse siano comprese tra quelle dovute anticipare per rendere possibile la esecuzione. In detta fase non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell'esecuzione, i quali vanno fatti valere, nelle sedi competenti, con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o con reclamo allo stesso giudice che emise il provvedimento cautelare.