Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3400 del 8 marzo 2001

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3400 del 8 marzo 2001

Testo massima n. 1

Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l’opposizione all’esecuzione investe l’an dell’azione esecutiva [ e ciò sia quando risulti contestata l’esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni ], la opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l’esecutato deduca la nullità dell’apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze