Cass. pen. n. 33063 del 05 giugno 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Somme destinate al trattamento di fine rapporto lavoro del dipendente o al pagamento di un finanziamento erogato a quest’ultimo - Prelievo dell’amministratore dalle casse sociali della fallita - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra distrazione la condotta dell'amministratore della società fallita che preleva dalle casse sociali somme destinate al pagamento del trattamento di fine rapporto di un lavoratore, ovvero al pagamento, a seguito della cessione del credito in favore della società, delle rate di un finanziamento erogato a un dipendente, trattandosi di somme facenti parte del patrimonio della società fallita.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 27410 del 2022

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1
Legge Falliment. art. 216 com. 2
Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

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