Cass. civ. n. 7170 del 2 agosto 1997

Testo massima n. 1


Il terzo indicato nell'art. 543 del codice di rito non può legittimamente ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto (ovvero del terzo assoggettato all'esecuzione), con la conseguenza che andrà a lui riconosciuto il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi, ma non anche quello di proporre opposizione all'esecuzione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE