Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4840 del 7 ottobre 1985

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4840 del 7 ottobre 1985

Testo massima n. 1

L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi formulate nel corso del procedimento esecutivo possono essere proposte anche oralmente in udienza, non essendo richieste a pena di nullità le forme di cui agli artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c.; in tali casi la notificazione dell’atto di opposizione si considera effettuata alle controparti, rappresentate dai rispettivi procuratori, nella stessa udienza nella quale l’opposizione è proposta, per cui l’opposto, se non si costituisce nel conseguente giudizio di cognizione, deve ugualmente ritenersi che sia stato parte in esso, ancorché contumace.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze