Cass. civ. n. 9742 del 26 settembre 1990
Testo massima n. 1
Il giudizio di opposizione, instaurato dal debitore contro esecuzione intrapresa dal creditore e poi, a seguito del fallimento di quest'ultimo, proseguita dal curatore, non resta attratto nella competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, trattandosi di controversia inerente a diritto già esistente nel patrimonio del fallito.