Cass. civ. n. 1331 del 24 gennaio 2006

Testo massima n. 1


La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica ai giudizi in materia di opposizione all'esecuzione forzata, nozione da intendere nel senso più ampio, come categoria nella quale sono ricomprese anche le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata.

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