Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10959 del 6 maggio 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10959 del 6 maggio 2010

Testo massima n. 1

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, il titolo esecutivo indica il risultato che deve essere raggiunto e l’ordinanza di cui all’art. 612 c.p.c. stabilisce le modalità di ottenimento del medesimo. Ne consegue che, qualora la realizzazione del risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della P.A., che si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo, il giudice dell’esecuzione ha il potere di richiederli, collocandosi tale richiesta nella fase esecutiva dell’attuazione del diritto sostanziale riconosciuto con il titolo esecutivo.

Testo massima n. 2

Qualora, con riguardo all’esecuzione di una sentenza di condanna alla demolizione di opere edili, in sede di comparizione delle parti davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 612 c.p.c. insorgano contestazioni circa la necessità o meno del rilascio di apposita concessione amministrativa per il compimento dei lavori, ovvero in ordine all’individuazione del soggetto tenuto a richiedere il provvedimento concessorio, le relative questioni non investono l’esistenza del titolo ed il diritto dell’esecutante, ma attengono alle modalità dell’esecuzione stessa. Ne consegue che il provvedimento con cui il suddetto giudice statuisca sulle indicate questioni, così come il provvedimento con cui si limiti a disporre la sospensione dell’esecuzione fino al rilascio della menzionata concessione, integrano atti del processo esecutivo, come tali non impugnabili con l’appello.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze