Cass. civ. n. 10994 del 14 luglio 2003
Testo massima n. 1
Anche prima della entrata in vigore delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme, i provvedimenti urgenti aventi come contenuto ordini di fare o di non fare, ovvero di consegna o rilascio, — e quindi tutti i provvedimenti cautelari aventi come contenuto ordini diversi dalla dazione di somme di denaro — non avevano natura di titolo esecutivo forzata; per la loro attuazione era ed è necessario rivolgersi al giudice della cautela affinché emetta i provvedimenti che si rendono necessari.