Cass. civ. n. 3313 del 06 febbraio 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Art. 8 l. n. 590 del 1965 - Norma di stretta interpretazione - Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo - Sussistenza - Concessione in comodato - Rilevanza - Esclusione.
In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27
Cod. Civ. art. 1803