Cass. civ. n. 33134 del 29 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Diritto di proprietà - Acquisto automatico della servitù di veduta sul fondo confinante - Esclusione - Conseguenze - Esistenza di vedute a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c. - Presupposti.


In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11956 del 2009

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 832
Cod. Civ. art. 905
Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1158

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