Cass. civ. n. 33149 del 29 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Redditi dichiarati dall’impresa - Natura - Familiari collaboratori - Redditi da lavoro - Conseguenze - Accertamento di maggior reddito - Grava sull’imprenditore - Imputazione proporzionale ai familiari collaboratori - Esclusione - Fondamento.


In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 34222 del 2019

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 230 bis

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