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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4957 del 2 marzo 2007

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4957 del 2 marzo 2007

Testo massima n. 1

In tema di opposizione agli atti esecutivi, ove il giudice dell’esecuzione abbia fissato l’udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 618 c.p.c., la notificazione del ricorso e del relativo decreto avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio all’uopo stabilito comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.

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