Art. 618 – Codice di procedura civile – Provvedimenti del giudice dell’esecuzione
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1042/2025
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 24927/2024
La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 19777/2024
Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale – comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 9451/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Cass. civ. n. 5386/2024
Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.
Cass. civ. n. 3793/2024
Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).
Cass. civ. n. 31549/2023
Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..
Cass. civ. n. 31068/2023
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 14091/2023
È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. civ. n. 32708/2019
Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti, àncora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c., è finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 24224/2019
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.
Cass. civ. n. 30300/2019
In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.
Cass. civ. n. 31694/2018
A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Cass. civ. n. 1218/2017
L’opposizione agli atti esecutivi, la cui fase di merito debba essere introdotto con le forme del rito del lavoro, è improcedibile qualora, pur essendo stata tempestivamente proposta con il deposito del ricorso nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, sia mancata la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’opponente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 2333/2017
In tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario.
Cass. civ. n. 1919/2017
Il rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva assumendone il contrasto con il tenore del titolo esecutivo, è illegittimo, ove motivato sulla base della mancata produzione del titolo stesso e della conseguente impossibilità di scrutinio della doglianza, atteso che la natura a cognizione piena del giudizio di opposizione ed il suo oggetto, diretto a valutare se un segmento del processo esecutivo si sia svolto, o meno, in modo conforme alle norme che lo regolano, comportano che il giudice abbia il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo e compulsarne atti e documenti, ivi compreso il titolo che dato ad esso origine.
Cass. civ. n. 9652/2017
In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese.
Cass. civ. n. 2353/2017
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c. non è autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, in quanto contiene provvedimenti indilazionabili o provvedimenti sulla sospensione (a loro volta non impugnabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), nonché provvedimenti ordinatori per la prosecuzione del giudizio in sede di merito, emessi nell’ambito di un unico procedimento articolato in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, qual è il giudizio opposizione ex art. 617 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 52 del 2006.
Cass. civ. n. 20637/2017
È improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi da introdursi col rito del lavoro - sebbene la fase di merito sia stata tempestivamente proposta nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione - qualora la notificazione del ricorso depositato e del decreto sia mancata del tutto, non essendo consentito al giudice di assegnare all'opponente un termine perentorio entro il quale provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., e ciò stante il carattere tipicamente impugnatorio del relativo giudizio.
Cass. civ. n. 14336/2017
Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618-bis c.p.c.
Cass. civ. n. 20018/2016
In tema di opposizione agli atti esecutivi, in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione, ove non sussistano i presupposti per una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c., né può pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione, ma, dichiarata definita la fase sommaria, deve assegnare "in ogni caso" un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, in quanto l'inosservanza del primo termine è rilevante solo ai fini della fase sommaria, non potendo precludere che sull'azione di opposizione agli atti debba aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.
Cass. civ. n. 19267/2015
Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.
Cass. civ. n. 17307/2015
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salva espressa limitazione dello "ius postulandi" alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.
Cass. civ. n. 17306/2015
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto; né assume rilevanza, ai fini del rispetto del predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 7997/2015
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.
Cass. civ. n. 7117/2015
In materia di opposizione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio - da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. - debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, allorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo - in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti - anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione).
Cass. civ. n. 27527/2014
A norma dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi ex art. 618 bis, primo comma, c.p.c., il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice. (Fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi proposta avverso espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali).
Cass. civ. n. 25169/2014
In tema di opposizioni agli atti esecutivi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., chiude la fase sommaria e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.
Cass. civ. n. 21298/2014
Il giudice dell'esecuzione investito della opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, ove sia territorialmente competente per la causa di opposizione, deve provvedere alla istruzione della medesima e alla decisione indipendentemente dal suo valore, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 426 e 616 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 18261/2014
In tema di opposizioni esecutive, le modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 2006, n. 52, in forza delle quali la sentenza resa sull'opposizione di terzo all'esecuzione, mediante il rinvio operato dall'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ., all'art. 616 del medesimo codice, non è impugnabile nei modi ordinari ma soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trovano applicazione anche ai processi iniziati prima della sua entrata in vigore ma decisi nella sua vigenza. (Principio affermato con riguardo ad un giudizio definitosi dinanzi al tribunale nel 2007, in epoca anteriore alla ulteriore modifica dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotta con legge 18 giugno 2009, n. 69).
Cass. civ. n. 12642/2014
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza ed ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano, sicché il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 18761/2013
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 c.p.c. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi.
Cass. civ. n. 22838/2012
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitività e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di merito.
Cass. civ. n. 13601/2012
In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618 bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 7526/2012
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro (nella specie, per controversia in materia di locazione), qualora l'opponente, nel ricorso in opposizione, formuli istanza di chiamata in causa di terzo e il giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non riservi di provvedere in merito, deve intendersi implicitamente autorizzata la chiamata medesima, cui l'opponente provvederà notificando al terzo il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza; se il creditore opposto non si duole che la chiamata sia stata autorizzata senza consentirgli di interloquire e se il terzo chiamato non si duole che il ricorso in opposizione non gli consenta di intendere le ragioni azionate in monitorio, lo scopo è raggiunto ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. e la chiamata del terzo va considerata rituale.
Cass. civ. n. 1029/2012
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l'opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell'atto di impugnazione, l'interesse in concreto leso e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all'opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito. (Nella specie, la sentenza impugnata era relativa ad una opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un pignoramento mobiliare presso terzi che, all'esito di dichiarazione negativa di questi, non era stato mai iscritto a ruolo, e non aveva avuto seguito, stante il mancato deposito del titolo e del precetto).
Cass. civ. n. 16292/2011
Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 15227/2011
In tema di opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento del giudice dell'esecuzione di reiezione dell'istanza di revoca dell'ordinanza di chiusura della fase sommaria,non può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., essendo appartenente esclusivamente alla fase sommaria e comunque privo del carattere della definitività anche quando sia stata erroneamente omessa la fissazione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio a cognizione piena, atteso che l'iniziativa dell'iscrizione a ruolo, e la conseguente scelta di intraprendere tale successiva fase, è rimessa esclusivamente all'impulso di parte.
Cass. civ. n. 24691/2010
Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618 bis c.p.c..