Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3136 del 8 febbraio 2008

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3136 del 8 febbraio 2008

Testo massima n. 1

L’opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni e, se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. [ Nella specie, in cui l’opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze