Art. 619 – Codice di procedura civile – Forma dell’opposizione
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni [disp. att. 184].
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 185].
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13011/2025
Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione.
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 40/2025
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, possono essere proposte le domande che integrano - per l'opponente (salvo per costui l'onere di immediato integrale dispiegamento) - la contestazione del diritto del procedente sul bene staggito e - per l'opposto - le reazioni conseguenti a tale contestazione, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 16006/2024
Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare promossa dall'agente della riscossione, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno a cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.
Cass. civ. n. 18027/2023
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17619/2023
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Cass. civ. n. 3846/2023
Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 22166/2019
In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., qualora, nel corso del giudizio, il debitore esecutato sia dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., e la pretesa dell'opponente va accertata in sede fallimentare. L'eventuale riassunzione del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare "in bonis" o se il bene oggetto del contendere dovesse restare invenduto alla chiusura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal creditore nei riguardi della curatela, poiché la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'originaria opposizione non era opponibile al fallimento).
Cass. civ. n. 26327/2019
Il terzo che si oppone all'esecuzione su un autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore ha l'onere di provare non soltanto di aver acquistato il bene ma anche che il debitore esecutato ne abbia conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento di proprietà, assumendo a tal fine le risultanze del P.R.A. valore meramente indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice di merito in uno ad ogni altro elemento di prova.
Cass. civ. n. 9584/2015
L'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale. Ne consegue che, nella ipotesi di proposizione alternativa di domanda revocatoria e delle domande di simulazione o di nullità dell'atto dispositivo, l'accoglimento della prima e il rigetto delle altre (con giudicato implicito per mancato appello incidentale da parte del curatore), rende inconciliabile l'azione revocatoria con il rimedio della opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., che può essere proposta solo dal terzo che pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sul bene.
Cass. civ. n. 17054/2014
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, dinanzi all'ufficio giudiziario competente per valore alla decisione del merito della causa, regolarmente eseguita nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel termine assegnato ai sensi dell'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile), sana le eventuali omissioni o invalidità della notificazione, ad una o più parti processuali, del ricorso presentato al giudice della esecuzione ex art. 619, primo comma, cod. proc. civ.; in tal modo, anche se omessa la prima notifica al debitore esecutato, la fase contenziosa risulta regolarmente introdotta, così da pervenire alla definizione del giudizio di opposizione nella valida instaurazione del rapporto processuale.
Cass. civ. n. 14639/2014
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo cessionario, diverso dal terzo pignorato, che contesti la non appartenenza del credito all'esecutato in ragione dell'anteriorità, rispetto alla notificazione del pignoramento, della notificazione della cessione al debitore ceduto (ovvero l'accettazione di questa), è tenuto a far valere l'illegittimità dell'espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., senza poter proporre, in quanto soggetto estraneo al processo esecutivo, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., neppure ove rivolta contro l'ordinanza di assegnazione del credito.
Cass. civ. n. 11531/2014
Il proprietario dei mobili pignorati presso l'abitazione del debitore esecutato, e già acquistati in forza di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, non può proporre opposizione di terzo ex art. 58, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Né assumono rilievo i rapporti personali tra questi e il debitore esecutato in quanto - limitare la proponibilità dell'opposizione di terzi, quando i beni pignorati, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore, così da porre un argine al rischio di fraudolente elusioni - risponde all'esigenza, posta alla base dell'espropriazione forzata esattoriale, di soddisfare la pronta riscossione delle imposte.
Cass. civ. n. 22807/2013
Il terzo che, acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento faccia valere l'invalidità del pignoramento al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, é efficace e opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti così da sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art 617 cod. proc. civ., bensì un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo ex art 619 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 8205/2013
La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.
Cass. civ. n. 19761/2012
Il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può non solo proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. durante il giudizio di esecuzione, ma può anche, dopo la vendita e l'aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario.
Cass. civ. n. 17876/2011
Ai sensi dell'art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente; ne consegue che non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.
Cass. civ. n. 24271/2010
In materia di esecuzione esattoriale, l'individuazione della data fissata per il primo incanto come limite temporale dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. - sia ai sensi dell'art. 52, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, sia ai sensi dell'art. 58 introdotto dall'art. 16 del d.l.vo 26 febbraio 1999, n. 46 - si applica tanto all'espropriazione mobiliare, quanto a quella immobiliare, in ragione della ampiezza della previsione normativa.
Cass. civ. n. 27668/2009
In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 c.p.c. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.
Cass. civ. n. 8397/2009
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinato dagli artt. 619 e ss. c.p.c., il terzo opponente non è legittimato ad eccepire i vizi della procedura esecutiva ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, essendo egli estraneo ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato, a meno che detto titolo non consista in una garanzia reale che dà al creditore un diritto di sequela, posto che il terzo acquirente del bene vincolato ha un interesse concreto, attuale e suo proprio a contestarne la validità, anche a prescindere dalla pendenza del procedimento esecutivo.
Cass. civ. n. 15030/2008
In tema di esecuzioni forzate, il terzo che si pretende legittimato all'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato o relativa al diritto che l'esecuzione è diretta a realizzare, a suo dire prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per cui, non avendo interesse all'osservanza del quomodo del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento, non è ammesso a far valere la situazione legittimante l'opposizione di terzo ai sensi del cit. art. 619 c.p.c. sia che proponga tale opposizione ai sensi dello stesso art. 619 c.p.c., sia che non la proponga anche per dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 3136/2008
L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).
Cass. civ. n. 4000/2006
Il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un'eccezione de iure tertii alla quale non è legittimato.
Cass. civ. n. 3999/2006
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento. A tal fine è compito del giudice di merito stabilire a quali fatti possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma di cui all'art. 2704, primo comma, c.c., ai fatti ivi espressamente elencati, la enunciazione dei quali non ha carattere tassativo, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logico-giuridici, si sottrae al controllo di legittimità della corte di cassazione.
Cass. civ. n. 14625/2004
In tema di rapporti tra l'azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., è carente di interesse (con riferimento all'esecuzione in corso) alla proposizione di un'azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c. — e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio — poiché, in caso di accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo) egli sarà ormai legittimato — anche in caso di accoglimento della domanda di revoca (e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di disposizione de quo) — a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del terzo (acquirente del bene con atto ormai revocato ex art. 2901), ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore (potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l'esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario).
Cass. civ. n. 15278/2003
La domanda di opposizione ex art. 619 c.p.c. dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa, ed è quindi a carico dell'attore (in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito ritenendo che, nel caso di omesso deposito del ruolo esattoriale da parte dell'esattore procedente ed esclusivo possessore di esso, non si potesse presumere da ciò l'anteriorità dell'acquisto da parte del terzo rispetto alla consegna del ruolo all'esattore, in quanto ciò avrebbe comportato una inversione dell'onere probatorio, e che alla mancanza di disponibilità del documento si poteva ovviare chiedendo l'acquisizione dell'atto al giudizio ex art. 210 c.p.c.).
Cass. civ. n. 2882/2003
Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare dell'esattore delle imposte, la prova della appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il quale - nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 - esige l'atto pubblico, la sentenza passata in giudicato o la scrittura privata autenticata (di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo); pertanto, detta prova non può essere offerta mediante la produzione delle matrici degli assegni che sarebbero stati consegnati per l'acquisto dei beni pignorati.
Cass. civ. n. 3256/2001
Posto che oggetto dell'accertamento che consegue all'opposizione di terzo all'esecuzione è la direzione impressa all'azione esecutiva con un atto determinato, dal principio di autonomia dei pignoramenti (con i quali è promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo) deriva che l'opposizione all'esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento, poi diventato inefficace, non spiega effetto in relazione all'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo, perciò è onere del terzo, il quale pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni staggiti, contestare con una nuova opposizione.
Cass. civ. n. 10810/2000
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa.
Cass. civ. n. 4222/1998
Il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare ha l'onere di provare documentalmente non soltanto l'affidamento dei beni al debitore in data certa, anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e a questo fine il contratto di comodato è inidoneo.
Cass. civ. n. 1627/1998
L'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 619 ss. c.p.c., dà luogo ad un processo di cognizione diretto ad accertare la proprietà od altro diritto reale degli opponenti sui beni pignorati. Il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa.
Cass. civ. n. 7586/1996
Ove le forme dell'esecuzione mobiliare esattoriale siano adottate per crediti di natura non tributaria, quali quelli di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 2 comma quinto del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389), l'opposizione di terzo all'esecuzione medesima esula dalla competenza per materia del tribunale, che è stabilita dall'art. 9 c.p.c. in relazione al carattere tributario del rapporto, ed è devoluta secondo i comuni parametri di valore, alla cognizione del tribunale o del pretore (in sede ordinaria, non in funzione di giudice del lavoro, come previsto per le diverse ipotesi delle opposizioni del debitore all'esecuzione ed agli atti esecutivi).
Cass. civ. n. 3661/1995
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore escusso e la successiva sentenza con la quale, atteso il mancato adempimento da parte dell'opponente, dichiara l'improponibilità dell'opposizione, non contengono alcuna statuizione sulla competenza, in quanto ineriscono ad una fase procedimentale anteriore a quella in cui detto giudice, constatato il mancato accordo fra le parti ex art. 619 comma secondo c.p.c., deve procedere alla verifica della propria competenza. Detta sentenza non è, pertanto, impugnabile con il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 3170/1994
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso dal terzo che pretende di essere proprietario delle cose pignorate, è litisconsorte necessario il debitore esecutato, ma non lo è il comproprietario non esecutato dei beni pignorati, dato che tale azione mira soltanto all'accertamento negativo dell'appartenenza dei beni in questione al debitore stesso senza che il pignoramento possa incidere sulla quota di detto comproprietario.
Cass. civ. n. 11776/1992
La dichiarazione di pubblica utilità, mentre rende legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte della competente autorità, non conferisce a chi l'ha richiesta alcun diritto sugli immobili (necessari per l'esecuzione dei lavori) prima che sia stato emanato il decreto di esproprio; ed in particolare, come non priva il proprietario del diritto di alienare o trasformare i beni (salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di applicazione dell'art. 43 della L. n. 2359 del 1865) così, in ipotesi di esecuzione forzata promossa dal creditore contro il proprietario medesimo, non legittima il soggetto che ha richiesto l'anzidetta dichiarazione, rimasto estraneo al procedimento esecutivo, ad esperire opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
Cass. civ. n. 6492/1986
Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare, la prova della proprietà del bene pignorato, in epoca anteriore al pignoramento, può essere raggiunta anche con l'ausilio degli elementi presuntivi forniti dal rapporto contrattuale dimostrativo della mera detenzione del bene medesimo da parte del debitore (nella specie, affidamento di un quadro per opera di restauro), ove tale rapporto sia idoneo ad evidenziare che l'opponente abbia la proprietà della cosa mobile sottoposta ad esecuzione, in quanto possessore della stessa in buona fede (buona fede da presumersi fino a prova contraria).
Cass. civ. n. 428/1986
L'opposizione del terzo che pretenda di avere la proprietà dell'autoveicolo sequestrato, avverso il decreto del pretore con il quale si ordina il sequestro e la vendita dell'autoveicolo sottoposto a privilegio, deve essere proposta davanti allo stesso pretore che ha emesso il decreto e che è quello del luogo ove l'autoveicolo stesso si trova.