Art. 619 – Codice di procedura civile – Forma dell’opposizione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni [disp. att. 184].

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 185].

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18626/2025

In caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. è legittimato a proporre l'opposizione di terzo, trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 619 c.p.c.) e di figura distinta da quella del liquidatore volontario, in quanto mandatario ex lege dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'attivo concordatario, che ha natura di patrimonio separato, vincolato alla soddisfazione dei creditori.

Cass. civ. n. 13011/2025

Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione.

Cass. civ. n. 565/2025

L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

Cass. civ. n. 40/2025

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, possono essere proposte le domande che integrano - per l'opponente (salvo per costui l'onere di immediato integrale dispiegamento) - la contestazione del diritto del procedente sul bene staggito e - per l'opposto - le reazioni conseguenti a tale contestazione, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 16006/2024

Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare promossa dall'agente della riscossione, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno a cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.

Cass. civ. n. 18027/2023

In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).

Cass. civ. n. 17619/2023

Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.

Cass. civ. n. 13362/2023

Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).

Cass. civ. n. 3846/2023

Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.

Cass. civ. n. 22807/2013

Il terzo che, acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento faccia valere l'invalidità del pignoramento al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, é efficace e opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti così da sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art 617 cod. proc. civ., bensì un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo ex art 619 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 8205/2013

La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.

Cass. civ. n. 19761/2012

Il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può non solo proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. durante il giudizio di esecuzione, ma può anche, dopo la vendita e l'aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario.

Cass. civ. n. 17876/2011

Ai sensi dell'art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione soltanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente; ne consegue che non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.

Cass. civ. n. 24271/2010

In materia di esecuzione esattoriale, l'individuazione della data fissata per il primo incanto come limite temporale dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. - sia ai sensi dell'art. 52, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, sia ai sensi dell'art. 58 introdotto dall'art. 16 del d.l.vo 26 febbraio 1999, n. 46 - si applica tanto all'espropriazione mobiliare, quanto a quella immobiliare, in ragione della ampiezza della previsione normativa.

Cass. civ. n. 27668/2009

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 c.p.c. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.

Cass. civ. n. 8397/2009

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinato dagli artt. 619 e ss. c.p.c., il terzo opponente non è legittimato ad eccepire i vizi della procedura esecutiva ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, essendo egli estraneo ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato, a meno che detto titolo non consista in una garanzia reale che dà al creditore un diritto di sequela, posto che il terzo acquirente del bene vincolato ha un interesse concreto, attuale e suo proprio a contestarne la validità, anche a prescindere dalla pendenza del procedimento esecutivo.

Cass. civ. n. 15030/2008

In tema di esecuzioni forzate, il terzo che si pretende legittimato all'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato o relativa al diritto che l'esecuzione è diretta a realizzare, a suo dire prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per cui, non avendo interesse all'osservanza del quomodo del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento, non è ammesso a far valere la situazione legittimante l'opposizione di terzo ai sensi del cit. art. 619 c.p.c. sia che proponga tale opposizione ai sensi dello stesso art. 619 c.p.c., sia che non la proponga anche per dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 3136/2008

L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).

Cass. civ. n. 4000/2006

Il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un'eccezione de iure tertii alla quale non è legittimato.

Cass. civ. n. 14625/2004

In tema di rapporti tra l'azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., è carente di interesse (con riferimento all'esecuzione in corso) alla proposizione di un'azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c. — e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio — poiché, in caso di accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo) egli sarà ormai legittimato — anche in caso di accoglimento della domanda di revoca (e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di disposizione de quo) — a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del terzo (acquirente del bene con atto ormai revocato ex art. 2901), ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore (potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l'esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario).

Cass. civ. n. 2882/2003

Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare dell'esattore delle imposte, la prova della appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il quale - nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46 - esige l'atto pubblico, la sentenza passata in giudicato o la scrittura privata autenticata (di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo); pertanto, detta prova non può essere offerta mediante la produzione delle matrici degli assegni che sarebbero stati consegnati per l'acquisto dei beni pignorati.

Cass. civ. n. 3256/2001

Posto che oggetto dell'accertamento che consegue all'opposizione di terzo all'esecuzione è la direzione impressa all'azione esecutiva con un atto determinato, dal principio di autonomia dei pignoramenti (con i quali è promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo) deriva che l'opposizione all'esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento, poi diventato inefficace, non spiega effetto in relazione all'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo, perciò è onere del terzo, il quale pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni staggiti, contestare con una nuova opposizione.

Cass. civ. n. 10810/2000

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa.

Cass. civ. n. 1627/1998

L'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 619 ss. c.p.c., dà luogo ad un processo di cognizione diretto ad accertare la proprietà od altro diritto reale degli opponenti sui beni pignorati. Il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa.

Cass. civ. n. 7586/1996

Ove le forme dell'esecuzione mobiliare esattoriale siano adottate per crediti di natura non tributaria, quali quelli di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 2 comma quinto del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389), l'opposizione di terzo all'esecuzione medesima esula dalla competenza per materia del tribunale, che è stabilita dall'art. 9 c.p.c. in relazione al carattere tributario del rapporto, ed è devoluta secondo i comuni parametri di valore, alla cognizione del tribunale o del pretore (in sede ordinaria, non in funzione di giudice del lavoro, come previsto per le diverse ipotesi delle opposizioni del debitore all'esecuzione ed agli atti esecutivi).

Cass. civ. n. 3661/1995

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore escusso e la successiva sentenza con la quale, atteso il mancato adempimento da parte dell'opponente, dichiara l'improponibilità dell'opposizione, non contengono alcuna statuizione sulla competenza, in quanto ineriscono ad una fase procedimentale anteriore a quella in cui detto giudice, constatato il mancato accordo fra le parti ex art. 619 comma secondo c.p.c., deve procedere alla verifica della propria competenza. Detta sentenza non è, pertanto, impugnabile con il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 3170/1994

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso dal terzo che pretende di essere proprietario delle cose pignorate, è litisconsorte necessario il debitore esecutato, ma non lo è il comproprietario non esecutato dei beni pignorati, dato che tale azione mira soltanto all'accertamento negativo dell'appartenenza dei beni in questione al debitore stesso senza che il pignoramento possa incidere sulla quota di detto comproprietario.

Cass. civ. n. 11776/1992

La dichiarazione di pubblica utilità, mentre rende legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte della competente autorità, non conferisce a chi l'ha richiesta alcun diritto sugli immobili (necessari per l'esecuzione dei lavori) prima che sia stato emanato il decreto di esproprio; ed in particolare, come non priva il proprietario del diritto di alienare o trasformare i beni (salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di applicazione dell'art. 43 della L. n. 2359 del 1865) così, in ipotesi di esecuzione forzata promossa dal creditore contro il proprietario medesimo, non legittima il soggetto che ha richiesto l'anzidetta dichiarazione, rimasto estraneo al procedimento esecutivo, ad esperire opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

Cass. civ. n. 428/1986

L'opposizione del terzo che pretenda di avere la proprietà dell'autoveicolo sequestrato, avverso il decreto del pretore con il quale si ordina il sequestro e la vendita dell'autoveicolo sottoposto a privilegio, deve essere proposta davanti allo stesso pretore che ha emesso il decreto e che è quello del luogo ove l'autoveicolo stesso si trova.

Cass. civ. n. 5078/1985

Qualora il pretore, adito in funzione di giudice dell'esecuzione con opposizione proposta dal terzo a norma dell'art. 619 c.p.c., ritenga che la dichiarazione del creditore esecutante circa l'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa, integri l'accordo di cui al terzo comma del citato articolo, e dichiari conseguentemente la cessazione della materia del contendere, liquidando le spese processuali, deve escludersi che il relativo provvedimento possa essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, sulla questione della spettanza del merito della opposizione alla cognizione del pretore stesso ovvero del tribunale, considerando che tale questione non viene affrontata e decisa dal provvedimento medesimo, il quale, pertanto, non assume natura sostanziale di sentenza sulla competenza.

Cass. civ. n. 5789/1982

L'azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è un'azione reale di revindica, ma un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente in relazione all'oggetto dell'esecuzione. Essa ha, quindi, anche natura personale, dovendosi attribuire all'indicazione della proprietà o di altro diritto reale, contenuto nella disposizione dell'art. 619 c.p.c., carattere esemplificativo, e potendo, perciò, detta azione essere esercitata anche sulla base di altri diritti prevalenti sulla pretesa del creditore procedente.

Cass. civ. n. 6497/1980

L'opposizione di terzo, prevista dall'art. 619 c.p.c., ha il solo fine di sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale, e si esaurisce perciò nell'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene. L'indagine e la decisione sulla sussistenza del diritto reale vantato dal terzo — diversamente dall'azione di rivendicazione — ha un'efficacia soltanto incidentale, e non di cosa giudicata.

Cass. civ. n. 3628/1980

L'avvenuto soddisfacimento del credito non può essere dedotto dal terzo opponente ex art. 619 c.p.c., ma deve essere fatto valere, ad opera del debitore esecutato, con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Cass. civ. n. 2626/1979

Per effetto della trascrizione dell'atto di compravendita di un immobile sono preventivamente risolti a sfavore dei creditori dell'alienante, i quali abbiano proceduto solo successivamente al pignoramento dello stesso immobile, gli eventuali conflitti tra costoro e gli aventi causa dal venditore dell'immobile, non potendo i detti creditori assoggettare a pignoramento un bene non facente più parte del patrimonio del loro debitore; ne consegue che colui il quale abbia acquistato l'immobile dall'avente causa del debitore, primo alienante, è legittimato, in virtù della titolarità del diritto acquistato sul bene anche nei confronti dei terzi con l'atto traslativo, a fare valere, con l'opposizione di terzo, di cui all'art. 619 c.p.c., l'inesistenza del diritto del creditore del primo alienante ad eseguire il pignoramento dell'immobile, ancorché il suo titolo di acquisto non sia stato trascritto o lo sia stato in un momento successivo alla esecuzione e trascrizione del pignoramento.

Cass. civ. n. 758/1978

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, proposto da un terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è litisconsorte necessario, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprietà dei beni oggetto dell'esecuzione, o la sussistenza di un diritto reale del terzo sui beni stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato può essere rilevata anche per la prima volta in cassazione ed importa la nullità del processo e delle sentenze in esso pronunciate. Né rileva la circostanza che la documentazione prodotta dal terzo opponente e l'assenza di eccezioni del creditore procedente rendano probabile in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, giacché la necessità dell'integrazione del contraddittorio dev'essere valutata dalla domanda, e non dall'esito probabile della lite.

Cass. civ. n. 339/1978

L'opposizione di terzo prevista e disciplinata dall'art. 619 c.p.c. non è opponibile nell'esecuzione per consegna o rilascio, poiché il terzo che si ritenga danneggiato da tale esecuzione, sia o non sia detentore del bene, può provvedere alla tutela dei propri diritti lesi soltanto gravandosi, con opposizione di terzo in sede di cognizione, contro la sentenza posta in esecuzione, ovvero proponendo, sempre in sede ordinaria di cognizione, una azione di accertamento.

Cass. civ. n. 3773/1975

Il terzo (il quale assuma di essere proprietario del bene pignorato) è il presso di lui e, nel contempo, eccepisca vizi formali del pignoramento, propone in un unico atto sia opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sia opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne consegue che, qualora il valore del bene controverso ecceda la competenza del giudice dell'esecuzione, questi deve rimettere al giudice superiore solo la controversia relativa alla proprietà del bene pignorato, trattenendo l'opposizione agli atti esecutivi, per la quale è funzionalmente competente.

Cass. civ. n. 1911/1975

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione il debitore esecutato è litisconsorte necessario in senso sostanziale e processuale. Ne consegue che, se la sentenza che ha deciso la opposizione non è stata impugnata anche nei suoi confronti, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 1652/1975

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la nullità del giudizio di primo grado per la mancata citazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario assieme al terzo opponente ed al creditore procedente, può essere sanata qualora detto litisconsorte pretermesso, intervenendo nel giudizio di appello, dichiari di accettare senza riserve quanto in precedenza operato e deciso; tale possibilità presuppone però che il giudizio di primo grado si sia concluso con una pronuncia sul merito dell'opposizione e non sulla sola regolarità del procedimento, la portata di quest'ultima essendo limitata ai soli soggetti che abbiano assunto la veste di parti.

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