Cass. civ. n. 4222 del 24 aprile 1998
Testo massima n. 1
Il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare ha l'onere di provare documentalmente non soltanto l'affidamento dei beni al debitore in data certa, anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e a questo fine il contratto di comodato è inidoneo.