Cass. civ. n. 14873 del 16 novembre 2000
Testo massima n. 1
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni e, quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. La presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata è superabile con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Consegue che il terzo ha l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi