Cass. civ. n. 5636 del 24 giugno 1997

Testo massima n. 1


Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., i limiti alla prova testimoniale, indicati dal successivo art. 621, hanno riguardo alla sola ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore, così che, in mancanza di tale condizione, la prova della proprietà potrà essere fornita dall'opponente con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni. Pertanto, qualora la prova per testi, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della pronuncia di merito da parte della S.C., risulti non più ammissibile per effetto delle preclusioni già verificatesi ed accertate nel corso del procedimento, l'opponente avrà, comunque, diritto alla valutazione delle circostanze già addotte come presunzioni semplici e poste a fondamento della dimostrazione della proprietà del bene pignorato.

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